Art. 8.
(Contributi).

      1. Al fine di sostenere l'innovazione e la riqualificazione dei «centri benessere» esistenti è istituito un credito d'imposta pari al 50 per cento delle spese di ristrutturazione a valere sul Fondo unico per gli incentivi, di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
      2. I criteri e le modalità di concessione dell'agevolazione prevista dal comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.